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Abusivismo: anche la casetta sull’albero va demolita

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Casetta sull’albero per bambini? Se abitabile e accessoriata, va’ demolita. Sembra paradossale, ma così ha stabilito il T.A.R. Genova con la sentenza n. 507/2023 (link in calce) e che tanto farà discutere.

La vicenda è delineata da confini tanto semplici quanto ricorrenti: la presenza di un albero abbastanza robusto nel giardino di casa, un bambino desideroso della propria area giochi in stile americano e un papà volenteroso di accontentare il proprio figlio.

Risultato: una casetta sull’albero (trattasi di tronco di palma abbattuto per via del “punteruolo rosso”) di 5 mq, con tanto di tavolino, tre sedie e lampadina per i giochi serali.

Tutto molto bello, se non fosse che il sindaco del Comune ha rilevato abusività della costruzione ordinandone la demolizione sulla base della equiparazione della casetta ad un opera edile vera e propria, utilizzata stabilmente e non precaria.

Nel giudizio instaurato dal “costruttore” il T.A.R. di Genova ha dato ragione al sindaco. Seppur distinguendo tra precarietà strutturale e precarietà funzionale, il Tribunale ha rilevato che entrambi i requisiti erano stati violati e che per effettuare l’opera si sarebbe dovuta presentare una istanza apposita, quale Cia o una Scia.

Il dato normativo parte dal D. Lgs. n. 222/2016, Tabella A, Sez. II, punto 29 e dal D.M. del 02/03/2018, i quali legittimano l’apposizione, senza autorizzazione alcuna, di tende, pergotende, stalli per biciclette, muretti, barbecue in muratura, altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cucce di cani, vasi e fioriere mobili, sempre che non vi siano vincoli specifici.

Dalla pronuncia ne deriva che altre attrezzature quali strutture gonfiabili, tappeti elastici, casette in plastica e similari, potrebbero diventare oggetto di discussione tecnica ed essere preventivamente da dichiarare al Comune da parte del “padre-costruttore”.

T.A.R. Genova sentenza n. 507-2023

“Piano Casa” e silenzio della P.A.

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Il T.A.R. Campania è tornato sulla questione del “Piano Casa” in relazione all’inerzia della P.A. nel dar seguito alle richieste di ampliamento volumetrico.

Il c.d. “Piano Casa” era nato con l’art. 11 del D.L. n. 112/2008 come come Piano Nazionale di edilizia abitativa, con il precipuo fine di promuovere il recupero delle superfici esistenti attraverso un ampliamento volumetrico, evitando il consumo di nuovo suolo.

Nel corso degli anni si è mutuata la prassi per le Regioni di emanare diversi Piani Casa a validità pluriennale, rendendolo di fatto una Legge dedicata con rinnovo a scadenza. In base alle esigenze specifiche di ogni Regione, le stesse hanno adottato Piani Casa che, in maniera differente, concedono un aumento volumetrico dal 10% fino al 30% della superficie.

Dall’evoluzione normativa in materia di silenzio della P.A., si erano venute a creare decisioni incostanti nei vari T.A.R. i quali riconoscevano in alcuni casi valore positivo al silenzio-assenso da parte della P.A. e in altri veniva riconosciuto silenzio-inadempimento in caso di mancata pronuncia nei termini.

Di recente, il T.A.R. Campania ha confermato quello che è l’orientamento prevalente della giurisprudenza, statuendo che sull’inerzia della P.A. relativa alle istanze del “Piano Casa”, che consente ampliamenti volumetrici dell’immobile esistente, non si forma il silenzio-assenso, bensì il silenzio-inadempimento.

Tale pronuncia, seppur corroborata da autorevole dottrina e giurisprudenza, non mette la parola fine al dibattito, almeno finché il Consiglio di Stato non si esprima in un senso o nell’altro.

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