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Potere di autentica del difensore della procura alle liti

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Con l’Ordinanza n. 9271/2023, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla questione relativa alla procura autenticata dal difensore.

Nei fatti veniva contestato che la procura presentata per il ricorso per Cassazione, separata dall’atto introduttivo del ricorso, era stata sottoscritta e autenticata a Catania, ma il ricorso presentava data e luogo diversi rispetto alla procura.

La Corte di Cassazione ha motivato il respingimento del ricorso sottolineando la violazione delle formalità legali nella presentazione della procura, la quale deve essere coerente con l’atto introduttivo e deve rispettare le norme riguardanti data e luogo di redazione, ossia apposta in calce o a margine di uno degli atti menzionati nel 1° periodo dell’art. 83 c.p.c.

Nell’Ordinanza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che l’avvocato può autenticare l’autografia della sottoscrizione soltanto se la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, in quanto, a differenza dei notai quali pubblici ufficiali, gli avvocati sono soggetti a restrizioni specifiche regolate da disposizioni speciali.

Ne consegue che, a differenza dei notai, la facoltà di autenticazione della firma del cliente da parte dell’avvocato si estende solo alle situazioni in cui la procura è legata al ricorso, per cui non si può certificare una procura separata, redatta e sottoscritta in un luogo e in un momento diverso rispetto all’atto introduttivo.

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