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Abusivismo: anche la casetta sull’albero va demolita

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Casetta sull’albero per bambini? Se abitabile e accessoriata, va’ demolita. Sembra paradossale, ma così ha stabilito il T.A.R. Genova con la sentenza n. 507/2023 (link in calce) e che tanto farà discutere.

La vicenda è delineata da confini tanto semplici quanto ricorrenti: la presenza di un albero abbastanza robusto nel giardino di casa, un bambino desideroso della propria area giochi in stile americano e un papà volenteroso di accontentare il proprio figlio.

Risultato: una casetta sull’albero (trattasi di tronco di palma abbattuto per via del “punteruolo rosso”) di 5 mq, con tanto di tavolino, tre sedie e lampadina per i giochi serali.

Tutto molto bello, se non fosse che il sindaco del Comune ha rilevato abusività della costruzione ordinandone la demolizione sulla base della equiparazione della casetta ad un opera edile vera e propria, utilizzata stabilmente e non precaria.

Nel giudizio instaurato dal “costruttore” il T.A.R. di Genova ha dato ragione al sindaco. Seppur distinguendo tra precarietà strutturale e precarietà funzionale, il Tribunale ha rilevato che entrambi i requisiti erano stati violati e che per effettuare l’opera si sarebbe dovuta presentare una istanza apposita, quale Cia o una Scia.

Il dato normativo parte dal D. Lgs. n. 222/2016, Tabella A, Sez. II, punto 29 e dal D.M. del 02/03/2018, i quali legittimano l’apposizione, senza autorizzazione alcuna, di tende, pergotende, stalli per biciclette, muretti, barbecue in muratura, altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cucce di cani, vasi e fioriere mobili, sempre che non vi siano vincoli specifici.

Dalla pronuncia ne deriva che altre attrezzature quali strutture gonfiabili, tappeti elastici, casette in plastica e similari, potrebbero diventare oggetto di discussione tecnica ed essere preventivamente da dichiarare al Comune da parte del “padre-costruttore”.

T.A.R. Genova sentenza n. 507-2023

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