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Regolamento condominiale e diritto di sopraelevazione

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Con la sentenza n. 12795 del 11/05/2023 (link in calce), la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla compressione del diritto di sopraelevazione spettante al singolo condominio derivante dal vincolo posto dal regolamento di condominio avente natura contrattuale, ossia quello predisposto dal costruttore e registrato in sede di rogito da tutti i proprietari.

Nel caso specifico, vi era contestazione sulle opere realizzate dal proprietario dell’ultimo piano del condominio che, seppur autorizzato da una delibera per effettuare i lavori di parziale chiusura del proprio terrazzo per evitare infiltrazioni d’acqua piovana, aveva realizzato altresì una veranda determinando un notevole aumento volumetrico e una violazione del regolamento condominiale.

Il regolamento, infatti, vietava qualsiasi tipo di intervento edificatorio che modificava l’originario aspetto architettonico dell’edificio.

Sul punto la Cassazione ha ritenuto prevalente la previsione del regolamento di condominio avente natura contrattuale, la quale conteneva delle prescrizioni vincolanti e particolarmente severe per i condomini attraverso una tutela pattizia anche più intensa di quella contenuta nel Codice Civile.

In particolare, le previsioni del regolamento di condominio (di natura contrattuale) che abbiano ad oggetto la conservazione dell’originario aspetto architettonico dell’edificio, possono contenere prescrizioni vincolanti per i singoli condomini che vanno a comprimere il diritto di proprietà a vantaggio della funzione conservativa del bene comune.

Pertanto, la realizzazione di opere ulteriori difformi da quelle autorizzate dall’assemblea e vincolanti per i singoli condomini dal regolamento, integra una modifica non consentita dell’estetica del condominio, la quale giustifica la condanna al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Cassazione sentenza n. 12795-2023

Molestie condominiali e parcheggi

Molestie condominiali e parcheggi 150 150 federico_stissi

Con la sentenza n. 18744 del 2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non integra il reato di molestie l’aver scattato delle foto all’auto del condomino parcheggiata in un’area vietata alla sosta per documentarne il comportamento all’amministratore, anche se a bordo vi erano i figli minori.

Il condominio era stato imputato perché per biasimevole motivo, recava molestia e disturbo ai condomini e successivamente assolto per particolare tenuità del fatto. Contro la decisione ha proposto ricorso per erronea applicazione dell’art. 660 cod. pen. sostenendo la mancanza del motivo biasimevole richiesto dalla norma per la rilevanza penale del fatto.

Ribadendo preliminarmente l’impugnabilità delle sentenze di assoluzione ex art. 131 bis c.p. in considerazione degli effetti penali, civili e amministrativi derivanti, la Corte ha accolto il ricorso affermando che “l’atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev’essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo, in alternativa, l’atto per essere molesto deve rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri“.

Nel caso di specie “il biasimevole motivo a sostegno del comportamento dell’imputato, il quale aveva scattato le foto dell’autovettura delle persone offese perché essa era ferma in area vietata, per segnalare il comportamento scorretto all’amministratore del condominio” e, inoltre, “in ragione della problematica situazione, sussistente all’interno del condominio, relativa alle aree di sosta e all’occupazione, da parte dei veicoli, di aree in cui la sosta era invece interdetta“, escludendo altresì che le parole rivolte ai condomini non rivestivano i tipici elementi della condotta molesta.

Cassazione n. 18744-2023

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