Coniugi

Restituzione del prestito all’ex coniuge

Restituzione del prestito all’ex coniuge 150 150 federico_stissi

Con l’ordinanza n. 11664 del 2023 (link in calce), la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla sorte di alcuni prestiti avvenuti fra coniugi, stabilendo con quali criteri il prestito debba essere restituito.

Nello specifico, la Corte ha individuato alcuni criteri :

  • si parla di prestito quando è già in corso una crisi matrimoniale;

  • si parla di prestito quando il vantaggio economico è godibile solo dal coniuge ricevente e la dazione di denaro supera le possibilità economiche del mutuante;

  • l’attore che agisce per chiedere la restituzione del prestito è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa;

  • chi riceve il denaro altrui non è autorizzato a trattenerlo senza causa, svincolandosi dalla obbligazione naturale;

  • non sono ammissibili nel nostro ordinamento trasferimenti di ricchezza ingiustificati, ossia privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.

Tali criteri risultano essere dirimenti e fondamentali per differenziare gli apporti effettuati da uno dei coniugi al menage familiare (i quali non devono essere restituiti) e prestiti veri e propri concessi da un coniuge all’altro (che conservano l’obbligazione restitutoria).

Cassazione Ord. n. 11664-2023

Debito di uno dei coniugi e beni in comunione legale

Debito di uno dei coniugi e beni in comunione legale 150 150 federico_stissi

La Corte di Cassazione Sezione III con l’Ordinanza del 4 gennaio 2023 n. 150 (link in calce) è ritornata sulla questione del debito contratto da uno dei coniugi e della successiva esecuzione da parte del creditore procedente per l’intero il bene ricadente nella comunione legale con l’altro coniuge.

Seppur la questione era già stata affrontata nei suoi tratti generali in plurime pronunce, la Cassazione ha precisato che in sede esecutiva non vi è alcuna irritualità o illegittimità degli atti della procedura nei confronti dell’altro coniuge almeno fino al trasferimento del bene a terzi.

Non si può, infatti, riconoscere al coniuge non debitore il diritto:

  • di incidere su tali atti;
  • di ottenere la separazione di parti o quote del bene;
  • di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero.

Ciò che rimane in capo al coniuge non debitore è la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.

Cassazione Sezione III Ord. n. 150-2023

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