Dopo mesi di incertezza interpretativa, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28727/2023 (link in calce) ha statuito che è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la riforma Cartabia che ha disciplinato le norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473- bis ss. c.p.c.) si sono fin da subito sollevati dubbi interpretativi sulla possibilità per i coniugi di proporre all’interno del procedimento in forma congiunta, la domanda di separazione e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, la riforma aveva disciplinato espressamente questa possibilità solo per i giudizi contenziosi con l’art. 473-bis.49 c.p.c., con evidente disparità di trattamento tra i due procedimenti.
La decisione della Suprema Corte trae origine dal caso di una coppia che chiedeva al Tribunale di pronunciare cumulativamente la separazione consensuale e il divorzio congiunto.
Il Tribunale ha sottoposto, con rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., la questione alla Cassazione sull’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione consensuale e il divorzio congiunto.
La Corte, premettendo la qualificazione di cosa sia il rinvio pregiudiziale e del relativo procedimento operativo, ha individuato la ratio nella stessa relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149/2022, che trova il suo fondamento nel “un risparmio di energie processuali nel quale consisterebbe una delle ragioni della previsione dell’articolo 473-bis. 49 c.p.c.: trovare per le parti a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale in un’unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l’esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro i rapporti tra ciascuno di essi figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali che può indurre le stesse a fare ricorso al predetto cumulo di domande congiunte”.
Nel ripercorrere i filoni giurisprudenziali che si erano delineati subito dopo l’entrata in vigore della Riforma (ossia il Tribunale di Milano, Lamezia Terme, Genova e Vercelli per l’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione personale e divorzio nei procedimenti non contenziosi e il Tribunale di Firenze che, invece, aveva negato il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio in forma congiunta), la Corte ha sottolineato che il rapporto tra l’impulso di parte e la risposta dell’organo giudiziario nei procedimenti contenziosi e in quelli congiunti è uguale perché in entrambi i casi, le parti propongono le proprie domande e formulano le relative conclusioni.
Anche l’argomento che impedirebbe l’ammissibilità del cumulo nei procedimenti su domanda congiunta con riferimento all’indisponibilità dei diritti coinvolti, la Corte lo esclude evidenziando che “i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione divorzio cumulate in simultaneus processus, non concludono in sede di separazione un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili”.
Pertanto, con l’Ordinanza in oggetto, la Suprema Corte ha statuito che: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.