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Superbonus 110%: chi paga per i ritardi?

Superbonus 110%: chi paga per i ritardi? 150 150 federico_stissi

Con la Legge di bilancio del 2022 il Governo ha deciso di porre un freno alla agevolazione fiscale c.d. “Superbonus del 110%” con cui si era cercato di dare una spinta ad uno dei settori più in crisi nel periodo post pandemia, ossia quello edile.

Ad oggi sono ancora moltissimi i cantieri aperti che speravano in una proroga (salvi colpi di coda dell’ultimo momento) e con le nuove percentuali, rispettivamente del 70% per fine lavori entro il 2024 e del 65% per i lavori ultimati nel 2025, i nuovi costi ricadranno necessariamente sui committenti.

Ma come si può far fronte ai ritardi nei cantieri?

Ce lo spiega il collega Avv. Stefano Scalbi in un bellissimo articolo edito sul Sole24Ore – NTPlus Diritto.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/superbonus-110percento-esecuzione-lavori-e-inadempimento-chi-paga-AF1n9M8B?cmpid=nl_ntDiritto

Note di trascrizione separate per la costituzione di servitù nella compravendita

Note di trascrizione separate per la costituzione di servitù nella compravendita 150 150 federico_stissi

In caso di compravendita immobiliare non è più sufficiente la semplice annotazione nel quadro “D” della nota di trascrizione della vendita, ma è necessario presentare distinte note di trascrizione.

Così da deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28694/2023 (link in calce), cambiando l’indirizzo fino ad ora consolidato della giurisprudenza.

Nel caso di specie, l’atto del notaio aveva ad oggetto la compravendita di un mappale e la costituzione della servitù a carico di un altro mappale confinante rimasto in proprietà ai venditori, e poi successivamente venduto agli attuali ricorrenti.

La Corte d’Appello aveva errato nel sancire l’opponibilità ai terzi della servitù a carico del mappale rimasto in proprietà dei venditori, al quale conseguisse l’esplicita menzione della stessa nel quadro “D” della nota relativa al trasferimento immobiliare del mappale oggetto della prima compravendita.

La Corte ha così accolto il ricorso della coppia che chiedeva di accertare l’inopponibilità nei loro confronti della servitù di passaggio pedonale costituita in una vendita precedente a favore di un fondo confinante.

Secondo la Corte, l’art. 17 della legge n. 52/1985 induce piuttosto ad affermare che una vendita immobiliare (art. 2643, n. 1, c.c.) e una contestuale costituzione di servitù (art. 2643, n. 4, c.c.) a carico di altro fondo dell’alienante devono essere oggetto di distinte trascrizioni da effettuare sulla base di autonome note”.

Superando il precedente di legittimità, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro “D” della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto”.

Come spesso accade in questi casi, si potrebbe prospettare un intervento delle Sezioni Unite.

Cassazione civile sentenza n. 28694-2023

Regolamento condominiale e diritto di sopraelevazione

Regolamento condominiale e diritto di sopraelevazione 150 150 federico_stissi

Con la sentenza n. 12795 del 11/05/2023 (link in calce), la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla compressione del diritto di sopraelevazione spettante al singolo condominio derivante dal vincolo posto dal regolamento di condominio avente natura contrattuale, ossia quello predisposto dal costruttore e registrato in sede di rogito da tutti i proprietari.

Nel caso specifico, vi era contestazione sulle opere realizzate dal proprietario dell’ultimo piano del condominio che, seppur autorizzato da una delibera per effettuare i lavori di parziale chiusura del proprio terrazzo per evitare infiltrazioni d’acqua piovana, aveva realizzato altresì una veranda determinando un notevole aumento volumetrico e una violazione del regolamento condominiale.

Il regolamento, infatti, vietava qualsiasi tipo di intervento edificatorio che modificava l’originario aspetto architettonico dell’edificio.

Sul punto la Cassazione ha ritenuto prevalente la previsione del regolamento di condominio avente natura contrattuale, la quale conteneva delle prescrizioni vincolanti e particolarmente severe per i condomini attraverso una tutela pattizia anche più intensa di quella contenuta nel Codice Civile.

In particolare, le previsioni del regolamento di condominio (di natura contrattuale) che abbiano ad oggetto la conservazione dell’originario aspetto architettonico dell’edificio, possono contenere prescrizioni vincolanti per i singoli condomini che vanno a comprimere il diritto di proprietà a vantaggio della funzione conservativa del bene comune.

Pertanto, la realizzazione di opere ulteriori difformi da quelle autorizzate dall’assemblea e vincolanti per i singoli condomini dal regolamento, integra una modifica non consentita dell’estetica del condominio, la quale giustifica la condanna al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Cassazione sentenza n. 12795-2023

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