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Il controllo sulla documentazione nella Crisi da Sovraindebitamento

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Con la sentenza n. 22900 del 2023 (link in calce), la Corte di Cassazione ha finalmente chiarito che il controllo sulla documentazione necessaria per l’omologazione del piano del consumatore nella procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento compete innanzitutto all’O.C.C. e, successivamente al Giudice con il provvedimento di omologazione del piano, restando esclusa a posteriori qualsivoglia onere nel confronti del debitore.

Il caso riguardava un piano validato dall’O.C.C. e successivamente munito di omologa da parte del Giudice, nel quale tuttavia non erano indicati gli estremi delle formalità da cancellare e nemmeno le modalità di cancellazione.

La Suprema Corte ha statuito che il controllo effettuato dagli organi della procedura presuppone da un lato che il quel controllo sia stato effettuato e dall’altro “impedisce che l’incompletezza della documentazione necessaria alla sua attuazione possa essere imputata al consumatore, il quale pertanto non può essere chiamato a sopportarne le conseguenze negative, come è invece accaduto all’odierna ricorrente“.

Di più, la Corte aggiunge che “Tutti elementi danno corpo ai prospettati tratti di abnormità del provvedimento impugnato, il quale si è soffermato a valutare la mancata osservanza di oneri probatori che, per quanto osservato, non gravavano sul consumatore, cui è stato così impedito di dare attuazione al piano già omologato, e al quale è stato altresì addossato il rischio di subire la conversione nella procedura liquidatoria, con perdita della disponibilità dell’abitazione che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mirava a scongiurare“.

Sentenza n. 22900-2023

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