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Le linee guida della Procura di Milano sulla Negoziazione Assistita familiare

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Sono state pubblicate le linee guida e le indicazioni operative della Procura di Milano per la Negoziazione Assistita familiare.

Innanzitutto, la Procura rammenta che l’accordo può riguardare la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, la determinazione degli alimenti, nonché lo scioglimento dell’unione civile e sue eventuali modifiche successive. Inoltre, che l’accordo sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte, va trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il nulla osta.

Le linee guida si soffermano poi sui termini dell’accordo se si è in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, esplicitando che in tali casi – tutti – l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dell’accordo, pena l’irricevibilità dello stesso, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo”.

In riferimento al contenuto dell’accordo, gli avvocati dovranno dare atto ai sensi dell’art. 6 co. 3 di aver tentato di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e di averle informate dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, con ulteriore possibilità di prevedere anche patti di trasferimento immobiliare.

Inoltre, spetterà agli avvocati certificare l’autografia delle firme delle parti, la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, l’invio a mezzo pec dell’accordo firmato digitalmente e la valutazione di equità dell’assegno di mantenimento pattuito in unica soluzione.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, le linee guida indicano la Procura della Repubblica individuata nel luogo di residenza di una delle parti.

Infine, il documento termina con indicazioni operative relative, in particolare, alla modalità di presentazione dell’accordo (che va firmato digitalmente dagli avvocati e successivamente inviato via PEC alla Procura) e la successiva trasmissione dello stesso, unitamente al nulla osta o autorizzazione, al COA presso cui uno dei legali è iscritto.

Si ricorda, altresì, che il procedimento è esente da contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria, anche per il rilascio di copie conformi.

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