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Rimedi in caso di inadempienze o violazioni da parte di un genitore

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Nei casi in cui si verifichino inadempienze da parte di un genitore, la Riforma Cartabia ha previsto la disciplina all’ art. 473 bis.39 c.p.c., con rafforzamento dei poteri del Giudice inaudita altera parte.

La nuova disciplina prevede che: “in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”

La Riforma con tale norma supera l’interpretazione costituzionalmente orientata e ha precisato che rientrano nel novero delle “gravi inadempienzeanche quelle di natura economica e non solo quelle condotte infungibili.

L’articolo, inoltre, concede al giudice il potere di individuare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo, con la cumulabilità del risarcimento del danno, si su richiesta di parte, sia d’ufficio da parte del Giudice nel caso venga disposto in favore del minore.

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