La Corte di Cassazione, II Sez. Penale, con la sentenza n. 22049/2023 (link in calce) ha confermato la decisione della Corte di Appello di Lecce che ha condannato un uomo alla pena di anni sei, mesi due, giorni dieci di reclusione ed 2.300 euro di multa per i delitti di rapina aggravata con l’aggravante del travisamento del volto.
Nei fatti emerge che il rapinatore nel corso della commissione del reato aveva utilizzato una mascherina anticovid, che in quel periodo, ossia novembre 2021, era obbligatoria per legge.
In merito alla contestata aggravante, l’imputato ha sostenuto nel corso del giudizio che essendo la mascherina obbligatoria in quel periodo il suo intento non era quello di travisarsi il volto, ma di non attirare l’attenzione della gente, anche perché transitare in un luogo chiuso senza mascherina avrebbe sicuramente destato attenzione alle persone circostanti.
La Suprema Corte, però, ribadendo quanto già affermato in precedenza con la sentenza n. 1712/2022, ha ritenuto che, in tema di rapina, ricorrono gli estremi dell’aggravante del travisamento ex art. 628, co. 3, n. 1 c.p., “nel caso in cui l’agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l’uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell’azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile“.