La Corte di Cassazione Sezione III con l’Ordinanza del 4 gennaio 2023 n. 150 (link in calce) è ritornata sulla questione del debito contratto da uno dei coniugi e della successiva esecuzione da parte del creditore procedente per l’intero il bene ricadente nella comunione legale con l’altro coniuge.
Seppur la questione era già stata affrontata nei suoi tratti generali in plurime pronunce, la Cassazione ha precisato che in sede esecutiva non vi è alcuna irritualità o illegittimità degli atti della procedura nei confronti dell’altro coniuge almeno fino al trasferimento del bene a terzi.
Non si può, infatti, riconoscere al coniuge non debitore il diritto:
- di incidere su tali atti;
- di ottenere la separazione di parti o quote del bene;
- di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero.
Ciò che rimane in capo al coniuge non debitore è la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.