Gli NFT e la riproduzione del bene culturale

Gli NFT e la riproduzione del bene culturale

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L’NFT, non fungible token, può essere un file digitale che, registrato su blockchain, diviene immodificabile in quanto identificato in via univoca e tracciabile, così da garantire l’unicità, l’originalità e la provenienza di un’opera d’arte. Il file può essere nativo digitale o consistere nella riproduzione di un bene che esiste nel mondo reale quale un’opera, una canzone, un ritratto, una creazione della moda, un marchio o magari solo il certificato di revisione della caldaia. L’NFT può essere tutto questo e altro.

Lo spiegano benissimo le Colleghe Margherita e Anna Maria Desiderà, con un notevole articolo pubblicato su SOLE24Ore NT+ Diritto e che si riporta:

Nel caso delle opere d’arte, e delle opere dell’ingegno in generale, quello alla riproduzione dell’opera è però un diritto che la legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) riserva solo agli autori.

Nel caso del ritratto, la riproduzione deve essere autorizzata invece dalla persona ritratta (art. 96 legge sul diritto d’autore); così come il diritto alla riproduzione dei marchi, anche nel mondo degli NFT, spetta solo al titolare.

Lo ha confermato il Tribunale di Roma con ordinanza del 20 luglio 2022, la prima in Italia in materia: il produttore degli NFT aveva ottenuto l’autorizzazione alla riproduzione del ritratto di Bobo Vieri, ma non quello della Juventus a riprodurre i marchi sulla maglia indossata dal campione nella fotografia trasformata in NFT.

Anche oltreoceano è stato sancito lo stesso principio nella sentenza MetaBirkin dell’8 febbraio 2023, che la vendita da parte dell’artista Mason Rothschild di NFT denominati MetaBirkin, raffiguranti l’iconico modello di borsa Birkin, integra una violazione dei marchi detenuti da Hermès.

Nel mondo dell’arte, gli NFT sono allora un valido strumento di certificazione della paternità dell’opera in capo all’autore, quando è quest’ultimo a registrare l’NFT sulla blockchain, e della proprietà dell’opera in capo all’acquirente dell’NFT e ai successivi aventi causa. Occorre invece prestare maggiore attenzione quando l’NFT riproduce diritti di proprietà intellettuale di terzi, magari estranei al processo di creazione di quel file digitale.

In questo caso c’è il rischio che il titolare di quei diritti possa vietare la circolazione degli NFT non autorizzati, che integrano invero un atto di contraffazione.

Particolare interesse merita il tema della riproduzione dei “beni culturali”, che ha una disciplina ad hoc nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Nello specifico l’art. 107 del Codice prevede che, salve le disposizioni sul diritto d’autore (oltre alla normativa speciale in materia di opere di sculture e opere a rilievo), solo le autorità che abbiano in consegna i beni culturali possono consentire la loro riproduzione.

La riproduzione dei beni culturali è subordinata, dunque, al rilascio di una autorizzazione-concessione e al pagamento dei relativi canoni e corrispettivi connessi alle riproduzioni di tali beni, regolamentati al successivo art. 108, che esclude espressamente dal pagamento soltanto le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.

Pertanto chiunque voglia utilizzare o diffondere immagini di un bene culturale per scopi commerciali debba non solo esserne previamente autorizzato ma anche versare i canoni di concessione e i corrispettivi di riproduzione richiesti dalla Autorità.

Lo ha confermato di recente il Tribunale di Venezia con ordinanza del 24 ottobre 2022, accertando che la nota società Ravensburger, leader europea nella produzione di puzzle, ha illecitamente utilizzato e riprodotto in Italia e all’estero l’immagine e il nome dell’opera dell'”Uomo Vitruviano” di Leonardo Da Vinci, di proprietà del Museo delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, riconoscendo, dunque, la sussistenza di un danno patrimoniale per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione, oltre a un danno non patrimoniale, per lo svilimento dell’immagine e della denominazione del bene culturale, in conseguenza della riproduzione non autorizzata.

D’altro canto, sebbene la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, avesse previsto all’art. 14 e al Considerando 53 la possibilità di diffondere, condividere, anche online, e riutilizzare, anche per finalità commerciali e di lucro, riproduzioni di opere d’arte cadute in pubblico dominio, il legislatore italiano nel recepire la direttiva ha sancito all’art. 32-quater della l. 633/1941 che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera di arti visive, quest’ultima cada in pubblico dominio “ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

E’ chiara la posizione dello Stato italiano e in tale contesto si inserisce anche l’atto di indirizzo del Ministro della Cultura dello scorso 13 gennaio, in linea con la missione di “digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura” del PNRR, volto a individuare gli indirizzi programmatici e le principali linee strategiche necessarie per proteggere il patrimonio culturale italiano rappresentato dalle immagini, anche digitali.

Secondo il Ministro, è necessario ridurre i casi di concessione a titolo gratuito degli spazi e delle immagini relative ai beni culturali e garantire un’adeguata remuneratività degli stessi, anche laddove la riproduzione e il riuso, a fini commerciali o lucrativi, siano previsti attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie, quali NFT, blockchain etc.”

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