penale

Guida in stato di ebbrezza anche per il ciclista ubriaco

Guida in stato di ebbrezza anche per il ciclista ubriaco 150 150 federico_stissi

La condotta tenuta dal ciclista che risulta avere assunto alcool legittima la condanna per guida in stato di ebbrezza in quanto costituisce grave pericolo per gli altri utenti della strada.

In questo modo si è espressa la Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con la sentenza n. 34352/2023 (link in calce).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello condannava un uomo per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., D.Lgs. n. 285/1992, 186, comma 2, e 187, comma 1, escludendo però la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, aderendo ai precedenti conformi.

Nei primi gradi di giudizio, l’imputato lamentava che la caduta era avvenuta mentre trasportava il mezzo a piedi e non mentre si trovava in sella alla bicicletta, proprio perché lo stesso aveva assunto alcol e cannabis.

La modalità della condotta avvenuta non sul mezzo ma a piedi, avrebbe escluso, secondo l’imputato, anche l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., configurabili solamente attraverso una applicazione analogica vietata in materia penale.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile sulla scorta di elementi incontrovertibili

In primis, la ricostruzione fattuale della vicenda effettuata dall’imputato alla luce delle risultanze processuali è apparsa non condivisibile e irragionevole.

Inoltre, relativamente alla configurabilità delle fattispecie di reato contestate nel caso di guida di bicicletta, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione” (Cassazione SSUU n. 12316/2002).

Cassazione penale sentenza n. 34352-2023

La nuova “corrispondenza” alla luce del caso Renzi

La nuova “corrispondenza” alla luce del caso Renzi 150 150 federico_stissi

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023 è intervenuta nel c.d. caso Renzi, relativamente alla acquisizione da parte della Procura di “contenitori” di dati informatici appartenenti a terzi come telefoni, pc e talbet, i quali contengono messaggi scambiati con un parlamentare.

Il fine della pronuncia era risolvere il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell’acquisizione di corrispondenza del Senatore Renzi in violazione dell’art. 68 co. 3 della Costituzione (mancanza di autorizzazione).

La Corte Costituzionale ha accolto le doglianze dichiarando che la Procura non poteva acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi email e whatsapp del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi, con la conseguenza di dover sospendere l’estrazione.

Senza entrare nel merito della vicenda, l’aspetto novativo e più attuale espresso dalla Corte riguarda la nozione di “corrispondenza”.

La Consulta, infatti, ha riconosciuto costituzionalmente rilevante in tema di corrispondenza anche quella tramite mail e messaggistica su app, la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

Membri del C.D.A. e concorso in dichiarazioni fraudolente

Membri del C.D.A. e concorso in dichiarazioni fraudolente 150 150 federico_stissi

Con la sentenza n. 31017 del 2023 (link in calce) la Corte di Cassazione Sez. III Penale è intervenuta in materia di concorso dei membri del c.d.a. nel caso di dichiarazioni fraudolente per false fatturazioni, casistica molto diffusa ma con scarse pronunce da parte della Corte di legittimità.

Il caso affrontato si riferisce ad una società s.r.l. alla quale veniva contestato l’utilizzo in dichiarazione di fatture soggettivamente inesistenti e nel procedimento penale scaturito venivano coinvolti per violazione dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000, sia l’amministratore che aveva sottoscritto la dichiarazione sia gli altri due membri del c.d.a. dotati di poteri sociali disgiunti differenti.

Con il ricorso per Cassazione, i membri del c.d.a. lamentavano che la sentenza di condanna si era limitata a valorizzare solo il dato della loro carica, senza valutare la loro estraneità rispetto alle vicende e quindi alla sottoscrizione della dichiarazione.

La Suprema Corte, mutuando l’orientamento consolidato con riferimento ai reati di bancarotta, ha ribadito che la responsabilità degli amministratori, privi di delega, per omesso impedimento dell’evento, è configurabile ove sia provata l’effettiva conoscenza dei fatti pregiudizievoli o quanto meno di segnali di allarme, nonché la volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento.

Anche ai fini penali tributari, gli amministratori di una società che non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale fraudolenta avendovi provveduto il consigliere delegato, concorrono anch’essi nel reato solo ove siano stati a conoscenza dell’inserimento di falsi documenti in contabilità e non si siano attivati per impedire la loro indicazione in dichiarazione.

Pertanto, la Corte ha statuito che i membri del c.d.a. che non hanno sottoscritto la dichiarazione fraudolenta, rispondono in concorso del reato con l’amministratore che l’ha firmata, solamente quando hanno avuto conoscenza dell’illecito e, consapevoli della responsabilità derivante, non si siano attivati per impedire l’indicazione delle fase fatture.

Cassazione sez III Penale n. 31017

Rapina con mascherina, c’è l’aggravante del travisamento

Rapina con mascherina, c’è l’aggravante del travisamento 150 150 federico_stissi

La Corte di Cassazione, II Sez. Penale, con la sentenza n. 22049/2023 (link in calce) ha confermato la decisione della Corte di Appello di Lecce che ha condannato un uomo alla pena di anni sei, mesi due, giorni dieci di reclusione ed 2.300 euro di multa per i delitti di rapina aggravata con l’aggravante del travisamento del volto.

Nei fatti emerge che il rapinatore nel corso della commissione del reato aveva utilizzato una mascherina anticovid, che in quel periodo, ossia novembre 2021, era obbligatoria per legge.

In merito alla contestata aggravante, l’imputato ha sostenuto nel corso del giudizio che essendo la mascherina obbligatoria in quel periodo il suo intento non era quello di travisarsi il volto, ma di non attirare l’attenzione della gente, anche perché transitare in un luogo chiuso senza mascherina avrebbe sicuramente destato attenzione alle persone circostanti.

La Suprema Corte, però, ribadendo quanto già affermato in precedenza con la sentenza n. 1712/2022, ha ritenuto che, in tema di rapina, ricorrono gli estremi dell’aggravante del travisamento ex art. 628, co. 3, n. 1 c.p., “nel caso in cui l’agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l’uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell’azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile“.

 

Cassazione Penale n. 22049-2023

Corte Costituzionale: Ergastolo e giudizio di bilanciamento

Corte Costituzionale: Ergastolo e giudizio di bilanciamento 150 150 federico_stissi

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 2023 (link in calce), già anticipata con il comunicato stampa del 18/04/2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 c.p., nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo e al giudizio di bilanciamento, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.

Secondo la sentenza della Consulta, che farà scuola unitamente alle altre che hanno già dichiarato illegittimo il divieto con numerose sentenze in riferimento a reati anche molto gravi, la pena edittale dell’ergastolo non può essere “fissa” e “indefettibile” per effetto del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull’aggravante della recidiva reiterata.

La Corte, infatti, ha ribadito che non può esserci divieto di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti e recidiva reiterata nelle ipotesi in cui la differenza tra la pena base e quella risultante dall’applicazione di un’attenuante sia molto elevata, in quanto la necessaria funzione di riequilibrio della pena, svolta dall’attenuante, è compromessa dal divieto di prevalenza.

E ciò deve valere anche nel caso in cui la pena edittale è quella fissa dell’ergastolo, ossia quando ricorre una circostanza attenuante e la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da venti a ventiquattro anni.

La conseguenza è che ci si pone, altresì, in contrasto con il principio di necessaria proporzionalità della sanzione, attraverso il quale il Giudice opera la gradazione della pena secondo la maggiore o minore offensività della condotta in relazione alle concrete circostanze del reato.

In definitiva, la Corte ha precisato che il Giudice, nel graduare la sanzione in caso di condanna per uno dei delitti puniti l’ergastolo aggravato dalla recidiva reiterata, può operare l’ordinario bilanciamento delle circostanze e, quindi, può ritenere che le attenuanti siano prevalenti sulla recidiva reiterata e conseguentemente non irrogare l’ergastolo, sempre che lo stesso non valuti, al contrario, la prevalenza della recidiva sulle circostanze le attenuanti.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 94-2023

Abuso nei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia

Abuso nei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia 150 150 federico_stissi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17558/2023 è intervenuta in una vicenda relativa ai maltrattamenti subiti da un minore per esser andato male a scuola.

I fatti riguardano le condotte violente di un padre realizzate nei confronti del figlio minore, consistite nel infliggere calci sul sedere e colpi di cinta alla schiena, per via dello scarso rendimento scolastico dello stesso.

In primo grado il Tribunale aveva riqualificato nel reato di cui all’art. 571 c.p. l’originaria imputazione ex art. 572 c.p. e ciò in ragione dell’esclusione dell’abitualità delle condotte sulla base del solo dato relativo alla sporadicità dei comportamenti, senza tener conto della sistematicità delle violenze fisiche e morali descritte dal figlio.

Secondo gli Ermellini l’abuso ex art. 571 c.p. “presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi di correzione o di disciplina in sé giuridicamente leciti. Tali non possono, tuttavia, considerarsi gli atti che, pur ispirati da un ‘animus corrigendi’ sono connotati dall’impiego di violenza fisica o psichica”, in quanto “le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo, che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore“.

Pertanto, “l’uso di qualunque forma di violenza fisica o psicologica a scopi educativi esula dal perimetro applicativo dell’art. 571 c.p.; ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice“.

Cassazione Sentenza n. 17558-2023

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