Qual è il limite alla responsabilità della scuola per l’incidente occorso all’alunno nell’istituto scolastico durante le ore di lezione?
E’ quanto affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento (link in calce), con la quale viene statuito che la responsabilità per l’istituto sussiste solo quando ci sia una pericolosità oggettiva dei luoghi.
Nei fatti una ragazzina transitava dai bagni verso l’aula e in quel frangente cadeva rovinosamente sulle scale riportando una frattura alla gamba.
In primo e in secondo grado era già stato provato che la minore non soffriva di particolari patologie idonee a ridurre l’autonomia e la capacità di deambulazione e che non vi era una particolare condizione di pericolosità dei luoghi quali usura dei gradini o presenza di sostanze scivolose, imputando l’evento dannoso esclusivamente alla condotta disattenta della ragazza.
La Suprema Corte, confermando quanto già stabilito in sede di Appello, ha escluso la violazione del dovere di vigilanza da parte della scuola e degli insegnanti, non essendo esigibile una sorveglianza continua dell’alunno comprensiva anche del tragitto intercorrente tra il bagno e l’aula di lezione.
Pertanto, in assenza della prova della danneggiata diretta a individuare la causa dell’evento dannoso nella mancata osservanza di cautele o condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi, l’istituto scolastico non risponde dell’incidente occorso al discente nel tragitto bagno-classe quando non siano presenti elementi che possano aver indotto la caduta.