Con l’ordinanza n. 11664 del 2023 (link in calce), la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla sorte di alcuni prestiti avvenuti fra coniugi, stabilendo con quali criteri il prestito debba essere restituito.
Nello specifico, la Corte ha individuato alcuni criteri :
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si parla di prestito quando è già in corso una crisi matrimoniale;
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si parla di prestito quando il vantaggio economico è godibile solo dal coniuge ricevente e la dazione di denaro supera le possibilità economiche del mutuante;
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l’attore che agisce per chiedere la restituzione del prestito è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa;
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chi riceve il denaro altrui non è autorizzato a trattenerlo senza causa, svincolandosi dalla obbligazione naturale;
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non sono ammissibili nel nostro ordinamento trasferimenti di ricchezza ingiustificati, ossia privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Tali criteri risultano essere dirimenti e fondamentali per differenziare gli apporti effettuati da uno dei coniugi al menage familiare (i quali non devono essere restituiti) e prestiti veri e propri concessi da un coniuge all’altro (che conservano l’obbligazione restitutoria).